
Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell’Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d’oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini.
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene
Si parlava, giorni fa, di incipit folgoranti, ecco: questo per me è uno dei più belli.
Se Giulio trova che l’infinito di Leopardi sia tutto nei gerundi sedendo e mirando, io penso che al centro delle parole di Beccaria stia il gerundio tremando.
Sono sempre più convinta che il legislatore non la pensi così.
Per esempio, un disegno di legge in tema di pedopornografia passato in questi giorni alla Commissione Giustizia della Camera ha subito delle modifiche (comunque insufficienti) rispetto alle originali proposte.
Il motivo è stato succintamente chiarito dall’On. Prestigiacomo, che risulta la prima tra quelli che hanno presentato il documento: “La Commissione non ha ritenuto [invece] di recepire l’indicazione, pure prevista dalla decisione quadro e dal disegno di legge governativo, di punire la pedopornografia cosiddetta apparente, valutando tale norma viziata da incostituzionalità in quanto, contrariamente al principio fondamentale del nostro sistema penale, per cui l’onere probatorio ricade sulla pubblica accusa, in questo caso spetterebbe all’imputato fornire la prova della maggiore età dei soggetti rappresentati”.
Un semplice “Mi rendo conto di aver attentato ai fondamentali principi dello Stato di diritto e me ne scuso sentitamente” non sarebbe stato fuori luogo.

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